CCNL nazionali
Il Segretario Nazionale Responsabile delle politiche contrattuali dell’Edilizia è Francesco Sannino.
CONTRATTO EDILIZIA INDUSTRIA – COOPERATIVE – 03 MARZO 2022
CONTRATTO EDILIZIA ARTIGIANI – 04 MAGGIO 2022
CONTRATTO EDILIZIA CONFAPI ANIEM – 29 FEBBRAIO 2024
La tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici risiede, oltre che nelle leggi anche, e principalmente, nei CCNL e negli accordi aziendali e territoriali.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Al secondo livello di contrattazione, che in edilizia è territoriale, si affida il compito di rilanciare la crescita della produttività e delle retribuzioni reali. La contrattazione territoriale si esercita per le materie delegate dal CCNL.
Il CCNL del settore edile si applica per i dipendenti di imprese che svolgono le seguenti lavorazioni:
- COSTRUZIONI EDILI
- COSTRUZIONI IDRAULICHE
- MOVIMENTO DI TERRA – CAVE DI PRESTITO
- COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE
- PONTI E VIADOTTI
- COSTRUZIONI SOTTERRANEE
- COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE
- PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
- PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO
- OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI
- ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
- TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
L’evoluzione della Contrattazione in edilizia ha cercato di fare fronte ad una serie di problematiche tipiche del settore:
– precarietà occupazionale del lavoratore edile
– mobilità del lavoro
– controllo e gestione del salario differito
– sicurezza nei luoghi di lavoro
– formazione professionale.
Partendo da queste esigenze, avvertite congiuntamente da lavoratori ed imprese, hanno avuto origine e si sono sviluppati gli Enti bilaterali.
L’ente bilaterale non può esistere senza la contrattazione. Essa ne determina le regole, gli indirizzi, le finalità ed il giusto rapporto con le aziende ed i lavoratori.
Gli organi dell’ente, pur avendo la piena titolarità della gestione, si muovono coerentemente alla contrattazione. Gli interventi, a servizio dei lavoratori o delle aziende, debbono essere coerenti con le politiche complessive che le parti sociali ritengono, unitariamente, utili.
Gli Enti bilaterali paritetici sono sorretti dalla logica di una gestione comune, che è certamente più faticosa, ma garantisce il perseguimento degli indirizzi scaturiti dalla contrattazione e dalla volontà di lavoratori ed imprese.
Il settore delle costruzioni per primo ha introdotto questo tipo di strumenti contrattuali, ed in particolare per affrontare in modo bilaterale tre problematiche:
GESTIONE CONTRATTUALE E PRESTAZIONI —-> CASSA EDILE
GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE —-> SCUOLA EDILE
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA —> C.P.T.